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Competenza dei commissari di gara: la valutazione deve essere complessiva

La valutazione di competenza dei commissari di gara deve essere effettuata olisticamente e non parcellizzata sui singoli componenti, non essendo pretensibile il rinvenimento di tutte le competenze in capo a tutti e ciascuno dei componenti dell’organo: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 28 settembre 2020, n. 4103.

Nel caso specifico, in particolare, è stata ritenuta pienamente legittima e competente la commissione che, dinanzi ad una gara avente ad oggetto il servizio di custodia, portierato ed assistenza al pubblico, era composta da:

  • il Direttore Amministrativo dell’Ente;
  • il responsabile del servizio economato;
  • l’addetto ai servizi di videosorveglianza delle farmacie comunali che, pur occupando una posizione di livello inferiore, secondo i giudici è comunque indubbiamente fornito di specifica competenza proprio nella gestione di servizi di videosorveglianza (oggettivamente pertinenti ai servizi affidandi) e, dunque, definibile, a dispetto dalla formazione (e dei titoli di studio posseduti), certamente “esperto” del settore.

La posizione espressa dai giudici napoletani si inserisce in un orientamento consolidato; ed infatti, in precedenza, è stata affermato che:

  • è importante privilegiare la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare (TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1186/2019, e ciò non solo tenendo conto delle strette professionalità tecniche implicate dagli specifici criteri di valutazione, ma anche considerando le professionalità occorrenti per la valutazione degli aspetti gestionali ed organizzativi, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata);
  • non è richiesta, nella composizione della commissione, l’esclusiva presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (TAR Molise, sent. 10 gennaio 2020, n. 8; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 giugno 2018, n. 3721).

Peraltro, i giudici napoletani hanno anche evidenziato che è irrilevante la circostanza della mancata pregressa esperienza in seno a commissione di gara da parte di un membro, non assimilabile a incompetenza professionale ad occuparsi delle singole gare d’appalto.