L’art. 5 del DL 8 settembre 2020, n.111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo in discorso può essere fruito:
- nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa;
- da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
Con la recente circ. n. 116 del 2 ottobre 2020, l’INPS ha chiarito che i dipendenti pubblici che hanno necessità di usufruire il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei propri figli non devono avanzare la richiesta all’INPS ma alla propria amministrazione di appartenenza, secondo le istruzioni da quest’ultima fornite.