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Obbligatoria la riscossione dei canoni enfiteutici da parte del Comune

Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di “prestazione patrimoniale imposta” (in base all’attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l’ente gestore del demanio civico nell’interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d’uso civico: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella delib. n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020.

Secondo i giudici, in tal senso depone l’espressa lettera dell’art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce “ai comuni, ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di … b) vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio”, fra cui non può non rientrare l’attività di riscossione dei relativi canoni enfiteutici: tutto ciò, in conformità ai primi due commi dell’art. 118 della Costituzione, per cui “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Inoltre, può ritenersi che l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disponendo che “i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie”, imponga, tra l’altro, ai medesimi Comuni di procedere alla riscossione, volontaria o coattiva, dei canoni di natura enfiteutica, anche a norma dell’art. 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di riordinamento degli usi civici (cfr. sez. giurisdizionale per il Lazio, sent. 17 agosto 2010, n. 1645).

Infine, ma non meno importante, ad un livello ordinamentale ben superiore, la doverosità della riscossione delle entrate comunali concretizza l’immediato precipitato del precetto costituzionale secondo cui “i Comuni… hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea … hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario… Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni … di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. I Comuni … hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato” (articolo 119 della Costituzione).

Sui Comuni grava l’obbligo di esigere le proprie entrate, anche di carattere enfiteutico, non solo per conseguire l’equilibrato finanziamento, in senso egoistico, delle funzioni a loro attribuite, ma anche per assicurare il concorso, in senso partecipativo, al rispetto dei vincoli di bilancio nazionali ed eurounitari: in buona sostanza, la finalizzazione pubblica delle entrate a qualunque titolo spettanti all’ente connota di doverosità la loro riscossione.