Imposta di soggiorno: illegittima la riduzione per i mesi invernali nel caso di una località balneare
È illegittimo il regolamento comunale che introduce una riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno e del numero di pernotti da considerare per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo per una località di mare, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 28 settembre 2020, n. 1021.
In particolare, secondo i giudici, appare manifestamente irragionevole la scelta dell’Amministrazione Comunale di prevedere, in sede di graduazione dell’imposta, una riduzione della tariffa nei soli mesi invernali di gennaio, febbraio e marzo: ciò si traduce in un’illogica equiparazione dei restanti nove mesi dell’anno per i quali è destinato a trovare applicazione, in maniera indifferenziata, il medesimo importo.
Non può, infatti, ragionevolmente prevedersi un’identica tariffa per i mesi estivi (che coincidono per la vocazione eminentemente balneare della località, con il periodo di alta stagione) con i mesi autunnali. L’irragionevolezza di una simile equiparazione è ancor più immediatamente cogliibile se si guarda a quei mesi (come novembre e dicembre) che si collocano ad immediato ridosso della stagione invernale e che sono caratterizzati da un calo fisiologico delle presenze turistiche che destinato a riflettersi sul prezzo medio di soggiorno praticato.