Secondo la regola generale indicata dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 maggio 2020, n. 3209) il contratto di avvalimento deve essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione; qualora ciò non avvenga, ed in particolare nel caso di soccorso istruttorio, si pone il problema di dimostrare, a posteriori, che il contratto di avvalimento sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 maggio 2020, n. 3209), data in cui devono in primis sussistere in capo alla partecipante i requisiti.
Applicando tali principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 28 settembre 2020, n. 1483, ha affermato che l’assenza della data certa sul contratto di avvalimento non consente di riscontrarne la sussistenza alla data di presentazione dell’offerta dell’effettiva disponibilità dei requisiti messi a disposizione; conseguentemente, è legittima l’esclusione dalla procedura di gara.