Come è noto, l’art. 57-quater, comma 1, del DL n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019) ha introdotto il comma 8 bis all’interno dell’art. 82 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in virtù del quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
Già nelle scorse settimane la Corte dei conti, sez. reg. di controllo Lombardia, con deliberazione n. 67/2020, aveva evidenziato che “sebbene la norma di cui al citato art. 57-quatersia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente”. La norma, infatti, non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti” e, pertanto, occorre l’adozione di un provvedimento del Comune per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa.
Con la recente delib. n. 129/2020/PAR, la medesima sezione regionale ha ulteriormente precisato che, visto che il DL n. 124/2019 ha fissato la decorrenza dell’aumento dell’indennità al 1° gennaio 2020, è proprio quest’ultima la data di riferimento per il riconoscimento dell’incremento in discorso, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del Comune e ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’Ente.