Nel trust il soggetto passivo dell’ICI/IMU sui beni conferiti è il trustee
Il soggetto passivo dell’ICI (oggi IMU) dei beni conferiti in un trust traslativo deve essere individuato nel trustee: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27 luglio 2020, n. 15988.
Secondo i giudici, infatti, la segregazione patrimoniale caratteristica del trust comporta l’effetto di rendere i beni conferiti non aggredibili dai creditori personali del disponente né da quelli del trustee, ma ciò non esclude che il trustee debba amministrare e quindi che debba fare fronte a tutte le spese di amministrazione; in particolare il trustee che diviene proprietario dei beni in trust acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario, limitati soltanto dall’uso che egli deve fare di questi beni, secondo le disposizioni del trust.
E ciò senza pregiudizio per l’autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l’onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l’amministrazione.
Nel caso dell’ICI (oggi IMU), il legislatore non è intervenuto per attribuire al trust una soggettività tributaria; il presupposto impositivo dell’ICI, infatti, come dispone il D. Lgs. n. 504/1992, art. 1, è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati e il soggetto passivo è individuato ai sensi dell’art. 3, nel proprietario o titolare di altro diritto reale: ciò consente di esercitare la potestà impositiva senza margini di incertezze, anche se i beni sono stati trasferiti ad un trustee.