Fallimento dell’affidatario e mancato interpello degli altri concorrenti: è danno erariale

Nel caso di fallimento dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, il responsabile dell’ufficio interessato deve procedere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture; diversamente, se decide di non procedere all’interpello ma di indire una nuova procedura di gara, può essere chiamato a rispondere di danno erariale, nella misura dell’eventuale maggior costo che l’ente può trovarsi a sostenere se le condizioni di aggiudicazione saranno peggiorative: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, nella sent. n. 269/2020, depositata lo scorso 22 settembre.

Nel caso specifico, il responsabile dell’ufficio tecnico, nonostante la disponibilità documentata del secondo classificato, non procedeva alla stipula del contratto con quest’ultimo ma ad indire una nuova gara; i giudici, posto che il nuovo aggiudicatario aveva offerto un ribasso minore, hanno condannato, a titolo di responsabilità erariale, il suddetto responsabile al ristoro della differenza pagata dal Comune (seppur leggermente mitigata dal potere riduttivo dell’addebito previsto dall’art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214/1934).

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