Come è noto, l’art. 6, comma 2, del DL n. 78/2010 ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica.
Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 73/2020/PAR del 10 settembre u.s., sulla scorta di quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie con la delib. n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche” e che tale nozione “non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio”.
La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 161/2012) ha evidenziato come la previsione normativa in parola affermi “in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ossia che ricevono una erogazione di denaro fine a se stessa che non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene ma che è in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive.