Somme dovute per chiudere la controversia a seguito di conciliazione giudiziale: l’IVA è dovuta

Se le parti sottoscrivono il verbale di conciliazione giudiziale per chiudere una controversia insorta fra di loro ed una parte si obbliga al pagamento di una somma con conseguente rinuncia dell’altra ad ogni altra pretesa, sulla somma in discorso è dovuta l’IVA: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 386 del 22 settembre 2020.

Secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti, la presenza di un pagamento in capo ad una parte e di una rinuncia in capo all’altra configura la sussistenza di un sinallagma tra le parti, venendosi così ad integrare il presupposto oggettivo dell’IVA, previsto dall’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».

 

 

 

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