È legittima la revoca della gara per la quale non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 settembre 2020, n. 1143, confermando un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 marzo 2020, n. 1744).
I giudici campani hanno anche evidenziato che:
- l’assenza dell’aggiudicazione definitiva non radica una posizione qualificata e differenziata in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e, per l’effetto, l’eventuale mancato inoltro delle comunicazioni non inficia il provvedimento di autotutela;
- è correttamente motivato il provvedimento di revoca sulla base di significati risparmi di spesa, conseguenti all’adesione ad una sopravvenuta convenzione proposta dal soggetto aggregatore di riferimento (nel caso specifico, una città metropolitana) rispetto a quanto previsto dalla gara.