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Incentivi IMU e TARI: la diversa rilevanza dei termini di approvazione di rendiconto e bilancio

Segnaliamo il parere fornito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Lombardia, con delib. n. 113/2020/PAR del 10 settembre 2020, in merito alla individuazione dei termini entro i quali l’Ente deve deliberare il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto dell’esercizio precedente al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale sugli accertamenti IMU e TARI.

Al riguardo, la Legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), all’art. 1, comma 1091, nel riconoscere ai Comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate”, pone, quale condizione alla regolamentazione comunale, l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

A questo punto, il dubbio affrontato dai Giudici è stato il seguente: è corretto fare riferimento ai termini previsti dal TUEL per i suddetti adempimenti o è possibile tenere conto dei nuovi termini individuati dalla sopravvenuta normativa dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 (D.L. n. 18 del 2020 c.d. “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha comportato la proroga al 30 giugno per l’approvazione del rendiconto (in luogo della scadenza ordinaria del 30 aprile prevista dal TUEL) e al 30 settembre per l’approvazione del bilancio di previsione (in luogo della scadenza ordinaria del 31 dicembre dell’anno precedente prevista dal TUEL).

Come è noto, plurime deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti subordinano gli incentivi economici in esame al rispetto del termine ordinario per la delibera del bilancio di previsione, stabilito nel 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del TUEL: infatti, tale norma è stata dettata in un’ottica di contenimento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, con riferimento alla spesa del personale.

A suggellare la restrittiva ricostruzione esegetica operata dal giudice contabile concorre, altresì, il regime limitativo, sostanzialmente confermato dal Decreto Legislativo n. 118/2011, in cui incorre l’ente nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto dell’approvazione del bilancio di previsione entro il termine differito con decreto ministeriale o con legge (art. 163, comma 3, del TUEL); regime che riduce l’attività gestionale ad una serie di attività tassativamente indicate, nella quale non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

Di converso, argomentazioni differenti sorreggono una lettura meno restrittiva della norma in commento con riferimento al rispetto del termine per l’approvazione del rendiconto, fissato dall’art. 151, comma 7, del TUEL al 30 aprile dell’esercizio successivo, quale condizione di applicabilità dell’incentivo economico al personale dell’ente locale in caso di positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi assegnati del “settore entrate”.

Secondo i giudici, per effetto del sopravvenuto mutamento legislativo di proroga, preordinato a consentire agli enti gli adempimenti contabili cui sono tenuti per legge, l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 giugno 2020 si atteggia ugualmente a tempestiva adempienza contabile del Comune, richiesta dalla norma in commento quale condizione di applicabilità degli incentivi, vale a dire il rendere conto tempestivamente e certi i risultati della gestione dell’esercizio finanziario ormai passato.

Orienta l’interprete nella soluzione indicata anche il criterio di specialità, il quale ricorre in presenza di una norma speciale dettata per regolare una fattispecie che presenta elementi aggiuntivi rispetto a quella generale, di cui ne ripete tuttavia il nucleo fondamentale.

Il D.L. n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel dettare misure straordinarie onde evitare la paralisi degli enti, rappresenta l’eccezione, il cui elemento di specialità è rappresentato proprio dal contesto emergenziale e di urgenza da COVID–19, nel quale gli stessi sono tenuti ad operare: ne deriva che la previsione in esso dettata, relativamente al riferimento temporale per l’approvazione del rendiconto 2019, deroga al termine fisiologicamente indicato nel TUEL, cui rinvia l’art. 1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019.