L’imposta di bollo nel caso delle quietanze sugli indennizzi delle servitù militari

Alle quietanze relative agli ordinativi di pagamento degli indennizzi delle servitù militari si applica l’imposta di bollo nella misura di 2 euro per esemplare: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 351 del 15 settembre 2020.

Le servitù militari sono disciplinate dagli artt. 320 a 332, titolo VI, capo I, del Codice dell’ordinamento militare, approvato con il Decreto Legislativo n. 66/2010.

L’art. 325 di tale provvedimento, rubricato “indennizzo per le limitazioni”, al comma 1 prevede che “Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell’imposizione del reddito“; il successivo comma 6 dispone che “Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti al vincolo”; il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che “Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all’indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Sulla base di tali disposizioni, il Ministero della Difesa, mediante il “sistema informativo di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni” (SICOGE) della Ragioneria Generale dello Stato, dispone l’emissione di ordini di accreditamento a favore dei sindaci dei Comuni asserviti; a fronte di tale di tali ordini di accreditamento sul conto di Tesoreria, il Sindaco, in qualità di ‘funzionario delegato’, riceve la disponibilità di una somma complessiva da utilizzare per la corresponsione delle somme spettanti ai diversi beneficiari con l’emissione di ordinativi di pagamento con accredito sul conto corrente (con quietanza del creditore ).

Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle predette quietanze, l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Inoltre, la nota 2, lettera a), in calce al predetto articolo, dispone che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000” (euro 77,47).

In merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, l’art. 3 del d.P.R. n. 642/1972 stabilisce che: “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

  1. mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  2. in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.

La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972, secondo cui “Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”. Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.

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