Procura alle liti: valida se successivamente cambia il Sindaco

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il rapporto processuale regolarmente costituito in capo alla persona giuridica per il tramite del suo rappresentante legale non si modifica né decade se nel corso del giudizio muta l’identità della persona fisica titolare dell’organo di rappresentanza (cfr., tra le tante, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sent. 13 marzo 2019, n. 15).

In particolare, secondo quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 9 settembre 2020, n. 3738, nel caso del Comune è essenziale che la procura alle liti sia stata rilasciata dal soggetto munito dei poteri di conferire mandato (ossia, il Sindaco pro-tempore, ex artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del T.U.E.L.) in epoca successiva alla sentenza da impugnare, mentre non rileva che al momento della proposizione del ricorso il Sindaco sia persona fisica diversa da quella che ha rilasciato la procura, dovendo ritenersi che il potere conferito nell’interesse del Comune resti integro nel suo esercizio, a prescindere dal mutamento della persona in carica, fatta salva, ovviamente, la facoltà di quest’ultima di revocare il mandato (cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 11 aprile 2019, n. 462; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 gennaio 2013, n. 40; C.G.A. per la Sicilia, sent. 27 febbraio 2015, n. 158; Cassazione civ., sez. V, sent. 30 dicembre 2019, n. 34599; Cassazione civ., Sez. Unite, sent. 19 maggio 2009, n. 11531).

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