Le quietanze di pagamento delle sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada non sono assoggettate all’imposta di bollo: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 340 dell’11 settembre 2020.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti, è applicabile l’art. 5 comma 4 della Tabella, Allegato B, del DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.