L’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che l’organo di revisione possa essere revocato solo per inadempienza.
Come ricordato recentemente dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 7 settembre 2020, n. 9345, la norma mira ad evitare che possa essere alterato il corretto rapporto di alterità tra controllore e controllati e, al contempo, è funzionale a garantire la terzietà e l’indipendenza della funzione svolta dai membri di tale collegio, essendo costoro chiamati a svolgere il delicato compito di sorvegliare sulla corretta spendita di denaro pubblico e, sul piano operativo, sulla corretta applicazione della legge.
Conseguentemente, i relativi incarichi non potranno essere revocati ad nutum dal Comune, nemmeno nel caso di eventuali ragioni di contrasto fra l’organo e l’ente locale.