Legittimo il risparmio di spesa tramite la soppressione di una posizione nella dotazione organica
Deve considerarsi legittima la decisione del Comune che, nel rideterminare la dotazione organica del personale, decide di sopprimere un posto nell’ambito di un ampio progetto di razionalizzazione della struttura organizzativa per conseguire risparmi di spesa e evitare sovrapposizioni di compiti e difficoltà di coordinamento: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 3 settembre 2020, n. 1079.
In particolare, secondo i giudici la scelta in discorso è coerente con quanto disposto dall’art. 91, comma 1 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui:
- gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di lavoratori disabili, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
Come è noto, la determinazione delle dotazioni organiche complessive degli uffici pubblici, afferendo alle linee fondamentali di organizzazione dell’ente, è rimessa – sulla base di principi generali fissati dalla legge – a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvede mediante atti organizzativi complessivamente ispirati a criteri di funzionalità, flessibilità, trasparenza ed imparzialità, idonei a tradurre e compendiare, in una prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/1990.
Sebbene, dunque, siffatti atti organizzativi rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti alla relativa disciplina (che ne impone la complessiva verifica di legittimità, la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale), è pur vero, tuttavia, che gli ampi margini propri dell’auto organizzazione postulano ed impongono il riconoscimento di una lata discrezionalità programmatica.
Tale conclusione discende, del resto, dal rilievo secondo cui – pur essendo anche l’attività amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità, in ragione di quanto previsto all’art. 97 della Costituzione (che postula una base legale per ogni attribuzione competenziale) – i relativi procedimenti, di matrice programmatoria, non siano destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei destinatari dell’azione amministrativa, atteso che, a livello macro-organizzativo, l’amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto i presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti.
Ne risulta corrispondentemente attutito il profilo garantistico del momento giustificativo, con conseguente sostanziale limitazione del sindacato giudiziale alle sole ipotesi di conclamata ed evidente abnormità, assistendosi, nell’adozione di siffatti provvedimenti, all’esercizio di una discrezionalità che – non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati – ridimensiona, pur senza elidere, l’intensità del relativo onere motivazionale.
La decisione di ridefinire e riorganizzare la propria pianta organica appare, dunque, connotata da un’amplissima discrezionalità, passando attraverso una valutazione comparativa delle complessive esigenze di copertura degli organici da attuare, nell’ottica di un più razionale impiego delle risorse umane, tenuto conto degli obiettivi programmatici individuati e degli interessi da soddisfare, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell’equilibrio finanziario.