La parifica del conto presentato dall’agente contabile deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o su altri documenti in possesso della stessa e non può limitarsi al controllo delle sole scritture e dei documenti prodotti dall’agente contabile: è quanto affermato recentemente dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, nella sent. n. 432/2020, depositata lo scorso 2 settembre.
Secondo i giudici, infatti, la parifica non si esaurisce in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dall’agente contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dall’agente, è coerente con le risultanze contabili e documentali “esterne” in possesso dell’Ente.
In altri termini, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle distinte strutture dell’amministrazione ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d’incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture. In quest’ottica, è imprescindibile che l’ente locale (anche nell’ambito del complessivo sistema di controllo di cui, in base alla più recente normativa, esso è tenuto a dotarsi) si ponga in condizione di poter effettuare detta forma di vaglio, anche mediante idonee tecniche di campionatura.