Gli enti locali hanno l’obbligo di effettuare la parifica sui conti degli agenti contabili
Posto che il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo della resa del conto, gli enti locali a cui gli agenti contabili presentano il conto medesimo hanno l’obbligo di procedere alla relativa parifica: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, nella recente sent. n. 432/2020, depositata lo scorso 2 settembre.
I giudici hanno evidenziato, conseguentemente, la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche comportare responsabilità amministrativa.
La parificazione del conto costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo e va ovviamente distinta dalla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile; si deve, infatti, rammentare che l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile. Le norme contenute nel codice di giustizia contabile confermano ed anzi corroborano tale fondamentale assunto, laddove dispongono che il conto giudiziale deve presentarsi presso l’amministrazione di competenza (art. 2, comma 3, All. 3 del Codice di giustizia contabile – Decreto Legislativo n. 174/2016), va poi depositato presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa parificazione del rendiconto (art. 139, comma 2) ossia già munito dell’attestazione di parifica (art. 140, comma 1).