Sanzionabile la pubblicazione di dati riguardanti la privacy del dipendente comunale oltre il termine previsto
Come è noto, l’art. 124, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che le deliberazioni del Comune sono pubblicate sull’albo pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi; su tale aspetto segnaliamo la recente ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020 della Corte di cassazione secondo cui è illegittima e, conseguentemente, sanzionabile la pubblicazione per un periodo superiore a detto termine delle delibere contenente anche dati riguardanti la privacy del dipendente.
Nel caso specifico, la delibera, rimasta pubblicata per quasi un anno, conteneva dati riguardanti lo stato di famiglia del dipendente e la precisazione che quest’ultimo aveva richiesto e non ottenuto la rateizzazione di un importo dovuto all’Ente: secondo i giudici, tali dati ulteriori non riguardavano l’assetto organizzativo degli uffici né esigenze di trasparenza, ragion per cui non vi erano motivi validi per mantenere la pubblicazione oltre il termine dei 15 giorni previsti dal TUEL.
La Corte, inoltre, ha ricordato che dell’illecito risponde l’Ente in quanto titolare del trattamento, a prescindere dalla circostanza, avvenuta nel caso concreto, per la quale questi si era avvalso di un consulente esterno per l’organizzazione e la gestione del sito istituzionale; la responsabilità del Comune deve configurarsi come colpa da organizzazione, ossia come inottemperanza dell’Ente dell’obbligo di adottare le misure e le cautele necessarie a prevenire gli illeciti.