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Whistleblowing: pubblicato il regolamento ANAC – parte VI

Concludiamo l’analisi della delibera ANAC del 1° luglio 2020, n. 690, pubblicata in G.U. del 18 agosto 2020, n. 205, occupandoci delle rimanenti disposizioni ivi contenute.

L’art. 16 prevede che, laddove la segnalazione dovesse riguardante il soggetto che ha omesso l’attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta, il procedimento viene avviato nei confronti di quest’ultimo.

L’art. 17 prevede che il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità e/o sanzionatoria venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni da parte del whistleblower: in tale ipotesi, la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all’organo di indirizzo dell’amministrazione che ha adottato il PTPCT e nominato il RPCT nonché ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o apposito atto organizzativo.

Detta comunicazione indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall’Autorità che depongono per l’irrogazione della sanzione.

I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, entro il termine di dieci giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni.

Il dirigente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle suddette produzioni ovvero scaduto inutilmente il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.

Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo.

Nel procedimento semplificato non è prevista la facoltà di audizione.

L’art. 18 dispone la pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al soggetto responsabile ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell’avvenuta ultima notificazione.

Il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente cui appartiene il soggetto responsabile.

L’art. 19 precisa che si applica la disciplina dei termini contenuta nell’art. 155 c.p.c.: ciò significa che, nel computo, si esclude il giorno iniziale, si computano i giorni festivi e, se il termine scade in un giorno festivo, si ha la proroga al primo giorno seguente non festivo.

Infine, l’art. 20, precisa che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: poiché detta pubblicazione è avvenuta lo scorso 18 agosto, il regolamento è applicabile dal 2 settembre 2002 ai procedimenti avviati da tale data.