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Whistleblowing: pubblicato il regolamento ANAC – parte V

Continuiamo l’analisi della delibera ANAC del 1° luglio 2020, n. 690, pubblicata in G.U. del 18 agosto 2020, n. 205.

L’art. 12 prevede che il responsabile del procedimento, ove necessario, può convocare in audizione innanzi l’ufficio, anche su richiesta motivata, il soggetto responsabile ovvero il segnalante (nonché coloro che possono fornire informazioni utili per l’istruttoria), eventualmente assistiti da un proprio legale di fiducia; dell’audizione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai presenti e del quale viene consegnata copia agli interessati.

L’art. 13 disciplina la conclusione della fase istruttoria; in sintesi, l’ufficio, esaminata la documentazione, può optare per una delle seguenti possibilità:

  1. proporre al Consiglio l’archiviazione del procedimento, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della sanzione;
  2. proporre al Consiglio la declaratoria di nullità delle misure ritorsive e l’irrogazione della sanzione amministrativa;
  3. se qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi che configurino una diversa qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell’addebito rispetto a come individuata nella contestazione, comunica gli elementi di novità emersi dall’istruttoria ai soggetti interessati, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni; queste ultime possono contenere la richiesta di essere auditi.

Conclusa la fase istruttoria, si passa quella decisoria, che spetta al Consiglio (art. 14), il quale può:

  1. richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
  2. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
  3. adottare il provvedimento finale, contenete l’archiviazione o la declaratoria di nullità delle misure ritorsive e l’irrogazione della sanzione pecuniaria

Il provvedimento indica altresì l’ammontare delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale deve avvenire il relativo pagamento.

Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato al soggetto interessato e al segnalante; nel caso di declaratoria di nullità delle misure ritorsive e conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria, viene informato anche il RPCT dell’amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile.

L’art. 15 disciplina la sospensione dei termini del procedimento, che si ha nel caso:

  • di audizione (dalla data dell’atto di convocazione per il periodo necessario allo svolgimento);
  • di richiesta di supplemento istruttorio da parte del Consiglio;
  • di necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti;
  • di pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio; formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi indicate, per una durata complessiva che non può eccedere i trenta giorni.