Tariffe TARI deliberate dopo l’approvazione del bilancio di previsione: legittime ma non retroattive
L’approvazione della delibera di modifica della TARI oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione non comporta la sua illegittimità ma ne preclude l’applicazione a partire dal 1° gennaio: è quanto ribadito dal TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, nella sent. 2 settembre 2020, n. 160.
Al riguardo, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808) ha già avuto modo di affermare il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), per come desumibile dal dato testuale della medesima disposizione, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
La decisione dei giudici parmensi ribadisce il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio)” (sez. V, sent. 17 gennaio 2018, n. 267).