Bonus 100 euro al dipendente comunale che svolge servizio volontario di protezione civile anti-COVID
Il dipendente comunale che ha svolto servizio volontario di protezione civile per conto della Croce Rossa durante il periodo di lockdown a causa del COVID-19 ha diritto al bonus di 100 euro previsto dall’art. 63, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 302 del 2 settembre 2020.
La norma testé richiamata prevede che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta “a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno“.
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, (risposte da 4.1 a 4.9), con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 e con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, (risposte da 5.2 a 5.5); detti documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sottesa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”).
Ne consegue che il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working“) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività di protezione civile per conto della Croce Rossa Italiana (avvenuta, nello specifico, per alcuni giorni del mese marzo 2020) possa configurarsi una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il dipendente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Al riguardo, è stato evidenziato che l’art. 39 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. Codice della Protezione Civile) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa.
A sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario; tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.