Sostegno piccoli Comuni: pubblicato il Decreto contenente i parametri per l’accesso al fondo
Come è noto, la Legge n. 158/2017, contenente Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, ha previsto un fondo di 15 milioni di euro annui dal 2018 al 2023 per favorire i piccoli Comuni, ossia quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Possono beneficiare di tale fondo i piccoli Comuni rientranti in una delle seguenti tipologie:
- collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
- caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui sopra, per interventi mirati a favore di dette frazioni; - appartenenti alle unioni di comuni montani o che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali;
- con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
- istituiti a seguito di fusione fra Comuni aventi originariamente una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 13).
Sulla G.U. n. 213 del 23 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2020 che specifica i parametri suddetti e consente, pertanto, ai piccoli Comuni di individuare correttamente la categoria nella quale possono rientrare e presentare, conseguentemente, i progetti di finanziamento per il sostegno e la valorizzazione di propri territori; in particolare, gli interventi per i quali richiedere l’acceso al fondo in discorso possono riguardare le seguenti categorie:
- qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso da destinare, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale o a piste ciclabili;
- recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
- recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.