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Legittimo disattivare il servizio chiarimenti prima del termine di presentazione delle offerte

La disattivazione del servizio di messaggistica per consentire chiarimenti sulla procedura di gara prevista prima del termine per la presentazione delle offerte è pienamente legittima e non configura un malfunzionamento del sistema: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 1° settembre 2020, n. 5338.

Nel caso specifico, era stata prevista espressamente detta disattivazione dieci giorni prima del termine di presentazione delle offerte: secondo i giudici, tale circostanza è ragionevole, tenuto conto che le richieste di chiarimenti devono pervenire entro un congruo termine onde consentire alla stazione appaltante un congruo lasso temporale per fornire le relative risposte.

In ogni caso, nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Palazzo Spada, la disattivazione del suddetto servizio di messaggistica non avrebbe potuto provocare alcun effetto di incomunicabilità tra i partecipanti e la stazione appaltante poiché, al di là del servizio di messaggistica, erano comunque indicati dal bando altri recapiti e “punti di contatto” della stazione appaltante.