La scelta circa la modalità di riscossione dei tributi locali è rimessa alle strategie organizzative dell’ente, che può liberamente optare per la gestione diretta dello stesso (“in economia” o tramite il ricorso all’in house providing) ovvero per il suo affidamento a terzi, secondo le regole della concorrenza di mercato: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 30 giugno 2020, n. 4135.
Secondo i giudici, infatti, nel nostro ordinamento non è prevista alcuna disposizione che indica, quale strumento preferibile per la gestione di tale servizio, il ricorso al mercato ovvero un modello gestionale dei servizi pubblici esternalizzato.
Peraltro, la scelta di procedere all’affidamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione del servizio di riscossione risponde, da un lato, a finalità di utilità generale che consentono, in conformità proprio all’art. 43 della Cost., la riserva a favore di enti pubblici di determinate attività economiche che si riferiscono a servizi pubblici essenziali; dall’altro, essendo facoltativo e non obbligatorio, tale affidamento è necessariamente rimesso all’opzione discrezionale dell’ente locale ed alla sua autonomia gestionale.