Enti con piano di riequilibrio approvato: le novità del Decreto Agosto sui termini assegnati dalla Corte dei conti
Per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti alla data del 15 agosto 2020: è quanto previsto dall’art. 53, comma 8, del Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104).
Tale disposizione, adottata in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha una portata potenzialmente molto ampia; ed infatti, nell’ambito della disciplina riferita al piano di riequilibrio pluriennale, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate ad intervenire nelle seguenti fasi (art. 243-quater del TUEL):
- deliberano sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio;
- in caso di approvazione del piano, vigilano sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia;
- si esprimono nei casi in cui l’ente locale provveda, ai sensi di legge, alla rimodulazione del piano.