L’ente pubblico non deve accollarsi l’onere dei debiti di una società in liquidazione
Il tendenziale divieto di soccorso finanziario previsto dall’art. 14 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016) diviene ancor più rigoroso nei confronti di società poste in stato di liquidazione che, come tali, non possono intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 108/2020/PRSE, depositata lo scorso 20 agosto.
L’ente pubblico, secondo i giudici, non può dare seguito a un programma di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, qualora siano previsti trasferimenti a favore della società partecipata diretti semplicemente a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie.
Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, infatti, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta.
In breve, l’ente pubblico non deve accollarsi l’onere dei debiti di una società in liquidazione, che non può assicurare alcuna prospettiva di efficiente prosecuzione dell’attività.
Nondimeno, l’Ente che intendesse intervenire in ausilio della società, dovrebbe motivare in maniera dettagliata in merito all’interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al vantaggio della responsabilità limitata. Va escluso che tale interesse pubblico possa essere identificato con l’esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società.
La legittimità di un’operazione di “soccorso” è stata riscontrata soltanto con riferimento a poche situazioni: la necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali o il pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della società (cfr. ex multis, sez. reg. di controllo Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE e sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 40/2020/PRA).
In questo senso, la sezione delle Autonomie (cfr. delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG), con riguardo a fattispecie di assunzione “consapevole” del debito da parte dell’ente locale, ha richiamato le indicazioni fornite dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 3.17, richiede agli enti territoriali un’attenzione specifica alle scelte in materia di indebitamento, che devono essere scrupolosamente soppesate, sia per la loro stessa portata, che per i riflessi prodotti sulla conservazione degli equilibri economico-finanziari nell’esercizio in corso ed in quelli successivi.