È esclusa l’automatica incompatibilità tra l’incarico di RUP e l’incarico di commissario di gara conseguente al cumulo delle funzioni: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, con la sent. 24 agosto 2020, n. 949.
Il principio è coerente con la disposizione dell’art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016), come modificato dal d. lgs. n. 56/2017, secondo cui “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
La citata norma è stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente nel senso che “il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192)” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2018, n. 6082, richiamata anche da Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 febbraio 2019, n. 1387), ritenendo quale decisivo elemento esegetico in tal senso l’indicazione successivamente fornita dal legislatore, il quale, integrando il disposto dell’art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2018, n. 6082).
Si evince, pertanto, una lettura non seccamente preclusiva del cumulo di funzioni ma che richiede una valutazione dell’incompatibilità sul piano concreto e di volta in volta, nonché la prova di concreti ed effettivi condizionamenti; quindi, il RUP può essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico); prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione.