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Natura e allocazione del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli EE.LL

 

 

L’art. 106, comma 1, del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli EE.LL., con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di Province e Città metropolitane.

Si tratta di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti recuperati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 e alla conseguente crisi economica.

L’assegnazione non prevede alcun esplicito vincolo di destinazione e va, pertanto, intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario.

Sotto il profilo dell’imputazione contabile, l’entrata in questione deve essere collocata nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001); in fase previsionale, invece, è ragionevole considerare tale imputazione come compensativa di minori previsioni di entrata.