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Il Comune può motivatamente ripianare il disavanzo da liquidazione di un’azienda speciale

 

Come è noto, il disavanzo da liquidazione di un’azienda speciale consiste nel debito che residua al termine del procedimento finale della ricognizione delle risorse e dei pagamenti per far fronte alla situazione debitoria dell’azienda alla fine della propria attività aziendale.

Secondo la Corte dei conti (cfr., ad esempio, sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 162/2018/PAR), tale tipologia di disavanzo non è riconducibile al disavanzo di gestione delle aziende speciali indicato dall’art. 194, comma 1, lett. b) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); tuttavia, pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano di tale disavanzo, secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i Comuni che abbiano costituito un’azienda possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione (cfr., ad esempio, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 980/2012/PAR e delib. n. 434/2012/PAR; sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 33/2011/PAR; sez. reg. di controllo per la Basilicata, delib. n. 28/2011).

L’esercizio di tale discrezionalità deve, tuttavia, essere supportato da un’adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (cfr., recentemente, sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 96/2020/PAR del 31 luglio, che richiama la delib. n. 28/2011/PAR della sez. reg. di controllo per la Basilicata).