L’art. 39 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), pubblicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, ha aumentato la dotazione finanziaria del fondo per l’esercizio delle funzioni degli EE.LL già previsto dall’art. 106 comma 1 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio): l’incremento è pari a 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Dette risorse sono contabilizzate al titolo II delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri».
Gli enti locali beneficiari delle risorse in discorso sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria; il relativo modello di comunicazione e le modalità saranno definite con un successivo decreto ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
In caso di mancato invio entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 della certificazione in discorso, gli enti subiranno una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse del fondo in discorso possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.