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Disavanzo di gestione di azienda speciale e relativa riconoscibilità quale debito fuori bilancio

Come è noto, l’art. 194 comma 1 lett. b) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consente di riconoscere, quale debito fuori bilancio, il disavanzo di gestione di un’azienda speciale nei limiti previsti dallo statuto, dalla convenzione o dagli atti costitutivi e purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114.

Secondo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 96/2020/PAR del 31 luglio, il pareggio di bilancio cui fa riferimento l’art. 194 non può essere che quello del budget e non quello a consuntivo, in quanto l’attività economica, comportando un rischio, può naturalmente registrare a consuntivo delle perdite; non sono, pertanto, ripianabili i disavanzi di quegli enti che versano in uno stato strutturale di squilibrio, ma è ripianabile il disavanzo di gestione che, nonostante una corretta programmazione e la previsione del pareggio nel bilancio, nel corso della gestione d’esercizio registri eventi che causino uno squilibrio tra costi e ricavi.

Già in precedenza la sez. reg. di controllo per controllo per la Campania, con la deliberazione n. 11/2018/PAR, aveva affermato che:

  • la programmazione della perdita o la mancanza di un budget rendono il debito non riconoscibile;
  • la ricorrenza di perdite potrebbe essere evidenza postuma di un budget solo formale, invero inattendibile e, come tale, ostativo al riconoscimento del debito, in virtù del generale divieto di soccorso finanziario di imprese partecipate strutturalmente in squilibrio.