Rientra tra le competenze del Responsabile unico del procedimento (RUP) l’esclusione dalla gara del concorrente privo dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. III, nella sent. 30 luglio 2020, n. 780.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 febbraio 2020, n. 1104; TAR Veneto, sez. I, sent. 1° febbraio 2019, n. 128; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 29 ottobre 2019, n. 450), l’art. 31, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) delinea la competenza del RUP in termini residuali; competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti.
Secondo le Linee Guida n. 3 dell’ANAC sui poteri del RUP (punto 5.2., verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, richiamato dal successivo punto 8, in relazione ai compiti del RUP per gli appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi), “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”; nella dizione “adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuati”, rientra, appunto, il potere discrezionale di operare l’esclusione dalla gara.