Sindaco ineleggibile: necessarie nuove elezioni
Il Sindaco nei cui confronti viene dichiarata l’ineleggibilità non può essere sostituito dal secondo dei candidati a Sindaco non eletti ed è necessario procedere a nuove elezioni: è quanto ribadito dalla Corte di cassazione, sez. I civ., con l’ordinanza n. del 16 luglio 2020, n. 16223.
Tale principio, secondo i giudici, è conseguenza delle norme in materia di elezioni locali: ed infatti, se il sindaco viene eletto in stretto collegamento alla propria lista elettorale, acquisendo altresì il diritto a coprire mediante la lista collegata al vincitore un numero più che proporzionale dei seggi dell’intero consiglio, ciò vuol dire che, nella scelta del legislatore, l’intento manifestato è quello della stabilità del governo dell’ente locale, grazie allo stretto legame del sindaco con la lista stessa. Sarebbe, quindi, illogico e contrario alla ratio richiamata che, in caso di decadenza della carica a sindaco del soggetto prescelto dal voto elettorale, subentrasse il primo dei sindaci non eletti.
Ne consegue che l’ineleggibilità del Sindaco non può che condurre alla caduta dell’intero Consiglio e all’indizione di nuove elezioni.