Erroneo caricamento dati su BDAP: doverosa la rettifica secondo la Corte dei conti

Nel caso di discrasie si rende necessario che l’Ente operi senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall’organo consiliare: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 88/2020/PRSE del 20 luglio 2020.

Tale soluzione, secondo i giudici, si impone alla luce di un preciso obbligo normativo e tenendo conto che, come recentemente rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con la delib. n. 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, tali flussi informativi non costituiscono meri adempimenti statistici ma rappresentano indispensabili strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

Come è noto, la previsione di una banca dati uniforme in materia finanziaria per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell’art. 13, comma 1, della Legge n. 196/2009, secondo cui “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 118/ 2011, le Regioni, gli Enti Locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono, tra le altre cose, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con Decreto MEF del 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP, ovverosia:

  • il bilancio di previsione e le relative variazioni,
  • il rendiconto della gestione,
  • il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati,
  • il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
  • nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) di trasmissione telematica alla Corte dei conti (art. 1, comma 6, Decreto MEF citato).

 

 

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