Le entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della strada sono vincolate
Le entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) si configurano come vincolate in considerazione della specificità e provenienza del vincolo, essendo destinate alla realizzazione di specifici interventi che l’Ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4) del suddetto Codice: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 64/2020/PRSP del 23 luglio 2020.
Pertanto, anche per tali entrate vale il principio ispiratore del “vincolo di cassa”, da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che, viceversa, vanno a finanziare direttamente specifici interventi dispesa creando, così, un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata.
Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa. L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese di diversa natura, alterandogli equilibri e non consentendo l’eventuale emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza di cassa nonché di situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, senza che trovino evidenza contabile.
Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, conferma le conclusioni appena esposte, prescrivendo che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”. Va, altresì, precisato che la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l’art. 180 del Tuel, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”.
Inoltre, l’art. 195 del TUEL ha previsto la possibilità per gli enti di disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti ma con regole precise e con l’obbligo per l’Ente di ricostituire la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti con le prime entrate libere.
Al contempo, le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa: infatti, lo stesso punto 10.1 prevede, a decorrere dall’1° gennaio 2015, la contabilizzazione nelle scritture finanziarie dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000). L’impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino “formalmente al proprio tesoriere, l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” al fine di dare avvio alla corretta rilevazione e movimentazione della cassa vincolata nel nuovo regime di contabilità armonizzata.