Malfunzionamento del sistema AVC Pass: è onere del concorrente segnalarlo tempestivamente
Come previsto dall’art. 81 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), la banca data AVC Pass rappresenta lo strumento tramite cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.
Si tratta di un obbligo di legge ritenuto conforme al canone della proporzionalità, al fine di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare.
La conseguenza di tale principio, come ricordato anche recentemente dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella recente sent. 20 luglio 2020, n. 4644, è la legittimità dell’esclusione nel caso in cui l’operatore economico non riesca ad utilizzare l’AVC Pass per un malfunzionamento e non provveda a segnalare immediatamente il disservizio; in sintesi, perciò, nel caso del malfunzionamento del sistema, è preciso onere del concorrente provvedere tempestivamente alla segnalazione, unico strumento per evitare l’esclusione.
Secondo i giudici, in tale ipotesi, non è sufficiente utilizzare la PEC per comunicare alla stazione appaltante i dati richiesti, in quanto non vi è equipollenza fra il caricamento sul sistema AVC Pass e l’invio per PEC.