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Fondamentali le indicazioni sullo stato del contenzioso per stabilire la congruità del relativo fondo

Il paragrafo 5.2, lett. h) dell’Allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce tra l’altro che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. […] L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, con la recente delib. n. 51/2020/PRSE, depositata lo scorso 21 luglio, ha evidenziato che la mancata allegazione di indicazioni sullo stato del contenzioso dell’ente non consente di verificare in misura puntuale la congruità del fondo accantonato. Tenuto conto che la corretta determinazione dei necessari accantonamenti è funzionale ad evitare che gli importi derivanti da eventuali soccombenze incidano negativamente sugli equilibri di bilancio, i giudici contabili hanno affermato la necessità che l’ente dia conto dello stato delle controversie che lo interessano e delle connesse modalità di quantificazione di fondo rischi e accantonamenti, al fine di consentire all’organo di revisione e alla Sezione di controllo di verificarne l’effettiva congruità.

Nella medesima delibera, inoltre, la Corte ha affermato l’errata indicazione, resa dall’organo di revisione, della congruità del fondo in discorso, per un importo di € 1.200, considerato il rilevante importo dei contenziosi di cui è parte l’Ente (ben oltre € 100.000,00), il cui ammontare era desumibile dall’Albo pretorio.