È illegittimo l’affidamento della concessione di un impianto sportivo comunale al gestore uscente in assenza di adeguata motivazione della deroga al principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. II, nella sent. 17 luglio 2020, n. 505.
Come è noto, la norma citata prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese […]”.
Secondo una costante giurisprudenza, “il principio della rotazione delle imprese comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi, quali ad esempio il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato ovvero il peculiare oggetto e le specifiche caratteristiche della categoria merceologica; tale motivazione, in base ai principi generali, deve risultare già dalla decisione assunta all’atto di procedere all’invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa” (così, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 1° luglio 2020, n. 7418).
Nel caso di specie, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che non ha motivato l’affidamento diretto al precedente gestore dell’impianto e non ha preso in considerazione la manifestazione di interesse di altro operatore prima di procedere all’affidamento in concessione, in palese violazione del principio di rotazione.