Omessa denuncia mensile all’istituto previdenziale: è violazione che legittima l’esclusione dalla gara
L’omessa denuncia alla Cassa Edile delle denunce obbligatorie contenenti i dati dei lavoratori (nominativi, ore lavorate, relativo cantiere) comporta l’esclusione dalla gara: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 16 luglio 2020, n. 3157.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2320/2019, sez. V, sent. n. 3385/2018), il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non va limitato unicamente al mancato versamento dei contributi regolarmente accertati e quantificati, bensì include anche l’omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro, essendo riconducibile all’irregolarità formale che investe le dichiarazioni obbligatorie un disvalore quantomeno equiparabile a quello dell’omesso versamento (cfr. anche delibera Anac n. 893 del 17.10.2018).
Difatti, solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione, precludendo tali riscontri, viene a pregiudicare a monte il corretto svolgimento di tale compito.
Tale conclusione risulta altresì avvalorata dal granitico indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 17119/2015).