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L’utilizzo reiterato dell’anticipazione di tesoreria: i warning della Corte dei conti

L’utilizzo reiterato dell’anticipazione di tesoreria determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale di tale strumento e rappresenta un modo per eludere il divieto dell’art. 119 Cost. che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 60/2020/PRSP del 16 luglio 2020.

È evidente, secondo i giudici contabili, che l’anticipazione di liquidità “perpetua” non viene semplicemente utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee ma diventa mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese: tutto ciò evidenzia un’endemica sofferenza della gestione di liquidità che caratterizza la situazione di cassa dell’ente che si ritrova in anticipazione strutturale.

La mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria a fine anno, inoltre, integra, di fatto, una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti, quale sintomo palese di una sofferenza cronica nella gestione della cassa e delle entrate.