Allegazione della copia del documento d’identità è essenziale ai fini delle istanze rivolte alla P.A.

L’istanza presentata alla Pubblica Amministrazione priva della copia del documento di identità deve essere considerata nulla: è quanto affermato dal TAR Friuli Venezia Giulia, sez. prima, nella sent. 6 luglio 2020, n. 228.

La ratio della previsione dell’onere di produrre, insieme alle istanze dirette alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche una copia del documento di identità (come in entrambi i casi è prescritto dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000) è legata alla necessità, per l’Amministrazione, di identificare in modo certo il richiedente, visto che la semplificazione amministrativa consente di presentare le istanze anche non di persona, e il documento di identità diventa, quindi, l’unica modalità idonea a tal fine.

Secondo il Collegio, in linea con altri precedenti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 agosto 2018, n. 4959; sent. 26 marzo 2012, n. 1739), l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – autenticità legale alla sottoscrizione apposta in calce alla domanda e giuridica esistenza; si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della sottoscrizione dell’istanza, un collegamento tra l’istanza ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità dell’istante, l’imputabilità al soggetto che sottoscrive.

Ne consegue che l’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina una mera incompletezza, idonea a far scattare il potere di soccorso da parte dell’Ente tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la giuridica inesistenza dell’istanza.

 

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