Segnaliamo la recente delib. n. 60/2020/PRSP della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella quale i giudici hanno affermato che, in materia di interpretazione dei principi contabili, non hanno valenza le indicazioni fornite dall’ANCI e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Nel caso specifico oggetto della deliberazione, un Comune, nel calcolo del FCDE al 2015, aveva utilizzato il metodo ordinario c.d. ridotto, applicando a rendiconto una riduzione del 36% sul totale del fondo, determinando, in sintesi, un valore più basso. Secondo l’Ente, tale scelta sarebbe stata avvalorata dalle indicazioni riportate nello schema di relazione approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché da alcune interpretazioni dei principi contabili fornite dopo l’entrata in vigore dei suddetti principi, tra cui una fornita dall’ANCI.
La Corte, però:
- ha evidenziato che il dato letterale del principio contabile relativo al calcolo del FCDE non lascia spazio ad altre interpretazioni, prevedendo un solo metodo di calcolo del FCDE ordinario e non altre fattispecie quale quelle individuata dall’Ente (metodo ordinario “ridotto”);
- ha stigmatizzato una probabile confusione con l’accantonamento a bilancio di previsione del FCDE e con la determinazione secondo il metodo semplificato;
- soprattutto, ha sottolineato “come il richiamo alle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti sia privo di pregio non avendo tali indicazioni alcuna valenza né normativa né interpretativa. Stesse conclusioni per i pareri redatti dall’Anci che pur rappresentando una “fonte” più autorevole, non possono acquisire valore sostanziale e porsi in contrasto con le interpretazioni fornite dalla Corte dei conti”.