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Il principio di rotazione non opera nel caso di procedura aperta per la scelta dell’affidatario

Se l’ente ha pubblicato una manifestazione di interesse ed ha invitato le uniche ditte che hanno fornito riscontro a detta manifestazione, fra le quali il precedente aggiudicatario, non vi è violazione del principio di rotazione: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 20 luglio 2020, n. 4629.

Secondo i giudici, infatti, le modalità operative scelte dalla stazione appaltante – manifestazione di interesse e successivo invito a tutti gli operatori economici che avevano fornito riscontro – individuano una forma di procedura aperta, alla quale chiunque, se interessato, avrebbe potuto partecipare, compreso l’affidatario uscente; di conseguenza, non essendoci un affidamento diretto, non può operare il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

L’esclusione del principio di rotazione nel caso di procedure aperte è stato affermato anche dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (cfr. il punto 3.6).