Se l’ente ha pubblicato una manifestazione di interesse ed ha invitato le uniche ditte che hanno fornito riscontro a detta manifestazione, fra le quali il precedente aggiudicatario, non vi è violazione del principio di rotazione: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 20 luglio 2020, n. 4629.
Secondo i giudici, infatti, le modalità operative scelte dalla stazione appaltante – manifestazione di interesse e successivo invito a tutti gli operatori economici che avevano fornito riscontro – individuano una forma di procedura aperta, alla quale chiunque, se interessato, avrebbe potuto partecipare, compreso l’affidatario uscente; di conseguenza, non essendoci un affidamento diretto, non può operare il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).
L’esclusione del principio di rotazione nel caso di procedure aperte è stato affermato anche dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (cfr. il punto 3.6).