L’art. 1 del recente Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) contiene importanti novità per le procedure dei contratti pubblici sotto soglia, applicabili qualora la determina a contrarre (o altro atto di avvio del procedimento equivalente) sia adottata entro il 31 luglio 2021.
In sintesi, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) secondo le seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
- procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, ovvero di quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando.
Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del Codice:
- l’oggetto dell’affidamento,
- l’importo,
- il fornitore,
- le ragioni della scelta del fornitore,
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Per gli affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. In quest’ultimo caso, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Non sono previste le garanzie provvisorie, fatte salve le ipotesi in cui, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; in tal caso, la stazione appaltante indica la necessità di tale garanzia nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente, ma il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93 del Codice.