Mancato pagamento tributi locali per un importo superiore a € 5.000: legittima l’esclusione dalla gara

Il concorrente che non è in regola con i tributi locali per un importo superiore a € 5.000 è legittimamente escluso dalla procedura: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 13 luglio 2020, n. 731.

Secondo i giudici, ai fini dell’individuazione della nozione di gravi violazioni per omesso pagamento, per un importo superiore a € 5.000, di imposte e tasse di cui all’art. 80 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), il legislatore non distingue tra tributi nazionali e tributi locali, sicché anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara; la qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti dell’operatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.

 

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