Stampa bilancio sociale di mandato con campagna elettorale aperta: è danno erariale
Procedere alla stampa e relativa diffusione del bilancio sociale di mandato dopo la data di convocazione dei comizi elettorali produce un danno erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. Prima Centrale d’Appello, nella sent. n. 145 del 2 luglio 2020, con cui è stata confermata la condanna al dirigente comunale che aveva liquidato la relativa spesa.
Come è noto, il “bilancio sociale di mandato”, diverso dalla “relazione di fine mandato”, corrisponde ad una legittima attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai sensi della Legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale, che non corrisponde alla attività di propaganda, incontra, però, il limite sancito dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), secondo cui dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (caratteristiche, queste ultime, non ravvisate dai giudici nel caso del bilancio sociale di mandato).
La normativa richiamata dispone, quindi, un esplicito divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di “evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari” (Corte Cost., sent. n. 502/2000).
Pur non costituendo attività di propaganda in senso stretto, secondo i giudici contabili, anche il bilancio sociale di mandato è idoneo a essere sfruttato a fini propagandistici, se diffuso durante la campagna elettorale; ed inoltre, “l’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 non intende, perciò, impedire in assoluto le attività di comunicazione: le consente, purché siano effettuate in forma impersonale e risultino indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni attribuite alle amministrazioni pubbliche, alla luce della necessaria informazione dei cittadini e degli obblighi di trasparenza gravanti sulle amministrazioni stesse. Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in sostanza, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)” (cfr. Corte Cost., sent. n. 79/2016).